VIDEOSORVEGLIANZA, obblighi e responsabilità
La materia della videosorveglianza è regolamentata da molteplici normative nazionali che individuano svariati obblighi in capo ai soggetti che svolgono la propria attività nel settore: committenti di impianti, progettisti e installatori. Una delle maggiori difficoltà per gli operatori è proprio quella di conoscere le singole disposizioni di legge che, all’interno dei testi normativi, si riferiscano alla categoria cui appartengono. Per quanto specificamente concerne la regolamentazione applicabile nei confronti degli installatori di impianti di videosorveglianza, rilevano le seguenti disposizioni.
D.M. N. 37/2008
Anzitutto, di centrale importanza risultano gli artt. 4, 6 e 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quat erdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”,in forza di quali:
(i) sono abilitate all’esercizio di realizzazione ed installazione di impianti di videosorveglianza le imprese il cui imprenditore individuale o legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale (responsabile, che deve svolgere tale funzione per una sola impresa e la cui qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa) in possesso dei seguenti requisiti professionali:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore di attività, ad esempio, elettrotecnica e/o elettronica, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) nel caso non abbia conseguito alcun titolo di studio, il tecnico deve aver svolto almeno attività lavorativa, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.
(ii) Le imprese di installazione devono presentare una specifica dichiarazione di inizio attività, unitamente -se del caso- alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane.
(iii) Le imprese alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali hanno diritto ad un relativo certificato di riconoscimento.
(iv) Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti deve essere redatto uno specifico progetto. Fuori dai casi in cui la legge prevede che tale progetto sia redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica1, il progetto può essere redatto anche solo dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Tale elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
(v) Le imprese installatrici devono realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea. In particolare, si segnalano anzitutto le norme EN 62676, IEC 62676-4 e 5.
GDPR
Per quanto riguarda i profili attinenti alla protezione dei dati personali, è bene che l’installatore abbia a mente quanto previsto in materia dal Regolamento UE/679/2016 (GDPR), dal successivo D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (che hanno modificato e/o abrogato rilevanti disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e dai provvedimenti adottati dal Garante (cfr. Provvedimento generale 8 aprile 2010), in base ai quali:
a) in ossequio ai pertinenza e di non eccedenza, l’impianto deve consentire la ripresa dei soli dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando -quando non indispensabili- immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa;
b) i dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini;
c) i soggetti, incaricati o responsabili che hanno accesso ai dati, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
d) l’impianto deve consentire la conservazione dei dati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità del trattamento e comunque non oltre 24 ore dalla raccolta delle immagini, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria, sicché devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all’art. 615-ter del codice penale;
f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.
Documentazione
(vi) Al termine dei lavori, l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti. Di tale dichiarazione, resa sulla base di specifici modelli ministeriali, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto del progettista.
(vii) In caso di rifacimento parziale di impianti, la dichiarazione di conformità si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tiene conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto.
(viii) Nella dichiarazione è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
(ix) Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto le installazioni per apparecchi per usi domestici, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità;
(x) Infine, la dichiarazione di conformità deve essere consegnata, unitamente agli allegati obbligatori, entro trenta giorni dalla data di fine installazione, allo “Sportello unico” del Comune in cui è ubicato l’immobile dove è stato installato l’impianto.
Pene pecuniarie
(xi) Sotto il profilo sanzionatorio, le violazioni delle disposizioni concernenti la dichiarazione di conformità (par. vi) sono punite con sanzioni amministrative da 100,00 a 1.000,00€, con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione, mentre a tutte le altre violazioni della normativa appena richiamata sono applicate le sanzioni amministrative da 000,00 a 10.000,00€.
(xii) Tali violazioni sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
(xiii) La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
(xiv) Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
Codice penale
Infine, non si devono dimenticare i profili derivanti dalla disciplina codicistica nazionale. Il riferimento è, più specificamente, a quanto previsto nel codice penale: si pensi, ad esempio, al caso di errori nella installazioni dell’impianto che cagionino le lesioni di uno o più soggetti (reato di lesioni colpose previsto dall’art. 590 c.p.) oppure al caso di installazione di telecamere nascoste con sistema audio integrato per consentire l’ascolto e la visione di immagini e conversazioni in abitazioni o altri luoghi di privata dimora (reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall’art. 615 bis c.p.) o ancora al delitto colposo di danno ex art. 449 c.p. che potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso di incendio causato da errato utilizzo di materiale e tecnologie o di erroneo dimensionamento dell’impianto o, ancora, di sua cattiva realizzazione.
Codice civile
E a ciò si aggiunga quanto disposto nel codice civile in relazione alla:
(xv) responsabilità contrattuale derivante da inadempimento o ritardo nell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti del proprio cliente (così, nel caso di mancato rispetto del termine di consegna che era stato indicato come essenziale o di mancata consegna del progetto degli impianti), che comporta l’obbligo di risarcimento, a meno che il mancato rispetto degli impegni assunti o il ritardo nello svolgimento delle attività concordate non sia dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all’operatore. Sotto questo aspetto, pare consigliabile che l’installatore porti all’attenzione del committente la necessità di conformarsi, in caso di realizzazione di impianti in luoghi di lavoro, a quanto previsto all’ 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Tale disposizione -sul presupposto per cui gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale- obbliga il datore di lavoro ad ottenere, prima dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza:
a) un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, se presenti in azienda2 oppure;
b) alternativamente, una specifica autorizzazione da parte della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro3.
(xvi) La relativa istanza deve essere corredata da una relazione tecnica descrittiva dell’impianto e del suo funzionamento redatta per l’appunto dall’installatore. Il procedimento autorizzativo può concludersi con un provvedimento espresso o per silenzio assenso, trascorsi 60 giorni dal deposito dell’istanza medesima. In proposito, il Ministero del Lavoro, con la Nota del 1° giugno 2016 n. 11241, ha chiarito come si possa ritenere violata la norma anche per il solo fatto di aver installato le apparecchiature, senza averle successivamente attivate, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione (cfr. Cass. pen. n. 4331/2014)4. Addirittura, il Ministero evidenzia la possibilità di sanzionare l’azienda anche qualora vengano montate, senza le prescritte regole, telecamere “finte” montate al solo scopo dissuasivo.
(xvii) Alla responsabilità extracontrattuale, che sussiste nel caso in cui vengano realizzati, anche attraverso propri dipendenti, fatti, dolosi o colposi, che cagionino un danno ingiusto a terzi, che andrà risarcito dal responsabile.
In conclusione
Alla luce di quanto precede, gli installatori di impianti di videosorveglianza devono considerare con attenzione la normativa di carattere speciale richiamata, senza ovviamente dimenticare i profili derivanti dalla disciplina codicistica nazionale e devono adempiere agli obblighi che loro competono, onde evitare di incorrere nelle responsabilità previste nel caso di violazione degli stessi.
Note:
- Tali ipotesi sono le seguenti: a) quando gli impianti di videosorveglianza sono connessi ad impianti elettrici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.M. 37/2008 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative, aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative aventi superficie superiore a 400 m2; b) se gli impianti elettrici dai quali prendono alimentazione diretta gli impianti di videosorveglianza includono lampade fluorescenti a catodo freddo e in ogni caso, se gli alimentatori erogano una potenza complessiva maggiore di 1200 VA; c) se gli impianti di videosorveglianza sono installati in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi e sono collegati a impianti elettrici in grado di erogare una tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW oppure ancora quando la superficie dell’immobile superi i 200 m2; d) quando gli impianti elettrici che alimentano gli impianti di videosorveglianza sono installati in unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI o nel caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione oppure definiti a maggior rischio di incendio.
- Nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- Nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
- “L’idoneità degli impianti a ledere il bene giuridico protetto, cioè il diritto alla riservatezza dei lavoratori, necessaria affinché il reato sussista … è sufficiente anche se l’impianto non è messo in funzione, poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno”.